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Sez. 5, Sentenza n. 16956 del 11/08/2016 (Rv. 641070 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Impugnazione di atto impositivo - Estinzione del giudizio - Conseguenze - Iscrizione a ruolo - Ammissibilità nei limiti del giudicato formatosi.
Stato
decisa il 2016-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641070-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, l'atto impugnato, che, di regola, diviene definitivo in caso di estinzione del giudizio non essendo un atto processuale ma l'oggetto dell'impugnazione, non si sottrae all'effetto del giudicato parziale formatosi tra le parti, a cui l'ufficio impositore deve adeguare la propria posizione sostanziale, anche nell'ipotesi di estinzione per omessa riassunzione del giudizio di rinvio, poiché non può porre in riscossione il tributo sulla base dell'atto impositivo impugnato "come se" quest'ultimo non fosse stato ritenuto, per taluni aspetti, illegittimo con sentenza passata in giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Proc. Civ. art. 338, Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 63

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)