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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23922 del 23/11/2016 (Rv. 641755 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Estinzione del giudizio di rinvio per omessa riassunzione - Pronuncia d'ufficio - Ammissibilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2016-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641755-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, l'estinzione del processo all'esito della cassazione con rinvio della sentenza di merito e dell'omessa riassunzione del giudizio è rilevata anche d'ufficio ex artt. 45, comma 3, e 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, e si estende non soltanto al grado in cui viene pronunziata, ma all'intero giudizio, con il conseguente effetto di consolidamento dell'atto impositivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 63, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)