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Sez. 1, Sentenza n. 17261 del 12/07/2013 (Rv. 627691 - 01)

FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEJUSSORE - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL FIDEJUSSORE | Accertamento nei confronti del fideiussore della esistenza e dell'ammontare del debito garantito - Onere probatorio a carico del creditore - Fonti di prova - Poteri del giudice.
Stato
decisa il 2013-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627691-01

FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEJUSSORE - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL FIDEJUSSORE

Il rapporto di subordinazione e dipendenza dell'obbligazione fideiussoria, rispetto a quella principale, si riflette necessariamente sul problema della prova, onde il giudice chiamato ad accertare, nei confronti del fideiussore, l'esistenza e l'ammontare del debito garantito può utilizzare gli atti giuridici che hanno interessato detto rapporto con il debitore principale, oltre che, in genere, ogni scritto e comportamento proveniente da terzi, nonché dallo stesso fideiussore, per ricavarne la prova anche nei suoi confronti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1309, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2730, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)