Sez. 1, Sentenza n. 22954 del 10/11/2015 (Rv. 637702 - 01)
FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEJUSSORE - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL FIDEJUSSORE | Giudicato sull'esistenza e l'ammontare del debito - Utilizzabilità nei confronti del fideiussore - Fondamento.
FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEJUSSORE - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL FIDEJUSSORE
Il rapporto di subordinazione e dipendenza dell'obbligazione fideiussoria rispetto a quella principale si riflette necessariamente sul problema della prova, nel senso che il giudice chiamato ad accertare, nei confronti del fideiussore, l'esistenza e l'ammontare del debito garantito può utilizzare, quale valida prova presuntiva, il giudicato di condanna ottenuto dal creditore contro il solo debitore garantito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1944, Cod. Civ. art. 1945, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)