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Sez. 1, Sentenza n. 22954 del 10/11/2015 (Rv. 637702 - 01)

FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEJUSSORE - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL FIDEJUSSORE | Giudicato sull'esistenza e l'ammontare del debito - Utilizzabilità nei confronti del fideiussore - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637702-01

FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEJUSSORE - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL FIDEJUSSORE

Il rapporto di subordinazione e dipendenza dell'obbligazione fideiussoria rispetto a quella principale si riflette necessariamente sul problema della prova, nel senso che il giudice chiamato ad accertare, nei confronti del fideiussore, l'esistenza e l'ammontare del debito garantito può utilizzare, quale valida prova presuntiva, il giudicato di condanna ottenuto dal creditore contro il solo debitore garantito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1944, Cod. Civ. art. 1945, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)