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Sez. 3, Sentenza n. 7124 del 06/07/1990 (Rv. 468158 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CANONE - LOCAZIONE DI IMMOBILE ADIBITO AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTO NON SOGGETTO A PROROGA - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO DEL CANONE - INEFFICACIA EX D.L. N. 426 DEL 1973 - ESCLUSIONE - OPERATIVITÀ FINO ALLA SCADENZA PATTIZIA - SUSSISTENZA - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE 392 DEL 1978 - EFFETTI - SOSTITUZIONE DEL CRITERIO DI AGGIORNAMENTO EX ART. 71 ULTIMO COMMA DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - ESCLUSIONE - MANCATO ESERCIZIO DELLA CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1990-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468158-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CANONE - LOCAZIONE DI IMMOBILE ADIBITO AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTO NON SOGGETTO A PROROGA - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO DEL CANONE - INEFFICACIA EX D.L. N. 426 DEL 1973 - ESCLUSIONE - OPERATIVITÀ FINO ALLA SCADENZA PATTIZIA - SUSSISTENZA - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE 392 DEL 1978 - EFFETTI - SOSTITUZIONE DEL CRITERIO DI AGGIORNAMENTO EX ART. 71 ULTIMO COMMA DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - ESCLUSIONE - MANCATO ESERCIZIO DELLA CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO - EFFETTI.*

La clausola di adeguamento del canone di locazione, inserita in un contratto concernente un immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione e non soggetto a proroga legale, non è colpita da inefficacia ai sensi del decreto legge n. 426 del 1973 ma rimane operativa sino alla scadenza pattiziamente stabilita, senza che ad essa possa sostituirsi, dopo l'entrata in vigore della legge n. 392 del 1978, il criterio di aggiornamento ivi previsto nell'ultimo comma dell'art. 71, ma il locatore che non si avvalga della clausola di adeguamento del canone proponendo al conduttore l'aumento percentuale del canone giustificato dagli indici ISTAT, mentre perde il diritto alla percezione della corrispondente maggiorazione per quell'anno, può chiedere, alla scadenza annuale successiva, l'adeguamento pattuito in relazione alla più elevata svalutazione frattanto verificatasi. (V 5409/86, mass n 447938; (V 3468/83, mass n 428347).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/07/1973 num. 426 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 71 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)