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Sez. 3, Sentenza n. 3468 del 19/05/1983 (Rv. 428347 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - IN GENERE - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO DEL CANONE - MANCATO ESERCIZIO DEL POTERE DI ADEGUAMENTO DA ESSA DERIVANTE ALLA SCADENZA ANNUALE DEL RAPPORTO - CONSEGUENZE - PERDITA DEL DIRITTO ALLA PERCEZIONE DELLA CORRISPONDENTE MAGGIORAZIONE PER QUELL'ANNO - RICHIESTA DELL'ADEGUAMENTO ALLA SCADENZA ANNUALE SUCCESSIVA - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428347-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - IN GENERE - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO DEL CANONE - MANCATO ESERCIZIO DEL POTERE DI ADEGUAMENTO DA ESSA DERIVANTE ALLA SCADENZA ANNUALE DEL RAPPORTO - CONSEGUENZE - PERDITA DEL DIRITTO ALLA PERCEZIONE DELLA CORRISPONDENTE MAGGIORAZIONE PER QUELL'ANNO - RICHIESTA DELL'ADEGUAMENTO ALLA SCADENZA ANNUALE SUCCESSIVA - AMMISSIBILITÀ.*

In tema di contratto di locazione di immobile urbano, quando alla scadenza annuale del rapporto il locatore non si avvalga della clausola di adeguamento del canone nel periodo della sua efficacia (cioè anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge 24 luglio 1973 n. 426) proponendo al conduttore l'aumento percentuale del canone giustificato dagli indici ISTAT, perde il diritto alla percezione della corrispondente maggiorazione per quell'anno, ma può chiedere, alla scadenza annuale successiva, l'adeguamento pattuito in relazione alla più elevata svalutazione frattanto verificatasi.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/07/1973 num. 426 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)