Sez. 3 - , Ordinanza n. 3997 del 18/02/2020 (Rv. 656902 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - IN GENERE | Obbligo di conoscenza da parte del giudice - Insussistenza - Indicazione ed allegazione di parte - Necessità - Fattispecie.
ATTI AMMINISTRATIVI - IN GENERE
L'obbligo del giudice di ricercare le fonti del diritto applicabili alla fattispecie dedotta in giudizio non opera con riferimento alle norme giuridiche secondarie e agli atti amministrativi. (Nella specie, relativa ad un incidente verificatosi su un campo di calcetto durante una partita dilettantistica, la S.C. ha ritenuto tardiva la produzione per la prima volta in appello dei regolamenti concernenti le norme di sicurezza degli impianti sportivi, in quanto meri atti amministrativi volti a disciplinare le attività sportive di associazioni private, ispirati alla "Regolamentazione del CONI" e qualificabili come documenti sottoposti al regime dell'art. 345 c.p.c.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)