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Sez. 3, Sentenza n. 2737 del 12/02/2015 (Rv. 634502 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - IN GENERE | Obbligo di conoscenza da parte del giudice - Insussistenza - Indicazione ed allegazione di parte - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634502-01

ATTI AMMINISTRATIVI - IN GENERE

L'obbligo del giudice di ricercare le fonti del diritto applicabili alla fattispecie dedotta in giudizio non opera con riferimento alle norme giuridiche secondarie ed agli atti amministrativi. (La S.C. ha affermato, nella specie, che gli statuti delle Università, sulla cui base era possibile determinare la durata dei corsi di specializzazione universitari dei medici, avendo natura di atti amministrativi, dovevano essere depositati tempestivamente in appello dalla parte che intendeva avvalersene).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 437 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)