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Sez. 1, Sentenza n. 9151 del 28/06/1999 Ud. (dep. 16/07/1999) Rv. 213921 - 01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DELIBERAZIONE - IMMEDIATEZZA | Espletamento di perizia da parte di organo giudicante in composizione diversa da quello che l'aveva disposta - Nullità - Esclusione, in assenza di richiesta di parte volta ad ottenere la rinnovazione dell'incarico peritale.
Stato
decisa il 1999-06-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213921-01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DELIBERAZIONE - IMMEDIATEZZA

Qualora, successivamente al provvedimento con il quale è stata disposta l'effettuazione di una perizia ed è stata effettuata la designazione dei periti, intervenga modifica nella composizione dell'organo giudicante, davanti al quale, tuttavia, l'incombente venga poi espletato, senza che alcuna delle parti sollevi obiezioni o formuli richiesta di rinnovazione dell'incarico peritale, l'utilizzazione, ai fini del decidere, delle risultanze di detta perizia non può in alcun modo dar luogo alla nullità prevista dall'art.525, comma 2, c.p.p. per il caso di non corrispondenza fra i giudici che adottano la deliberazione e quelli che hanno partecipato al dibattimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 525 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)