Sez. 4 - , Sentenza n. 41372 del 22/06/2018 Ud. (dep. 25/09/2018) Rv. 274363 - 01
SENTENZA - DELIBERAZIONE - IMMEDIATEZZA | Decisione da parte di organo giudicante in composizione diversa da quello che aveva disposto e espletato una perizia - Rinnovazione dell’ordinanza ammissiva della perizia e nuova audizione del perito - Nullità - Esclusione - Ragioni.
SENTENZA - DELIBERAZIONE - IMMEDIATEZZA
In tema di immutabilità del giudice, non è ravvisabile la nullità prevista dall'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. per il caso di non corrispondenza fra i giudici che adottano la deliberazione e quelli che hanno partecipato al dibattimento qualora, dopo che sia stata espletata l'audizione del perito, intervenga modifica nella composizione dell'organo giudicante, davanti al quale, tuttavia, venga rinnovata l'ordinanza ammissiva della perizia, ed espletata una nuova audizione del perito, in quanto tale nullità è configurabile solo quando risulti dagli atti di causa che sia stato impedito alle parti di celebrare un nuovo dibattimento e che, quindi, la rinnovazione del dibattimento sia stata deliberatamente rifiutata od esclusa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)