Sez. L, Sentenza n. 8924 del 19/08/1995 (Rv. 493687 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Compito del giudice del merito - Criteri - Giudice dell'appello investito della relativa questione - Nuova qualificazione degli elementi della fattispecie - Ammissibilità - Limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA
Spetta al giudice del merito il compito di definire la domanda propostagli dalla parte - domanda che, nel rito del lavoro, non può essere modificata nel corso del processo - identificando e qualificando giuridicamente il bene della vita destinato a formare oggetto del provvedimento richiesto (petitum) nonché il complesso degli elementi della fattispecie da cui deriva la pretesa dedotta in giudizio (causa petendi); il giudice dell'appello, ove sia investito della questione attraverso uno specifico mezzo di gravame, può a sua volta procedere ad una nuova qualificazione giuridica dei suddetti elementi, ma sempre entro i limiti di fatto originariamente prospettati dalla parte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)