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Sez. 3, Sentenza n. 1138 del 05/02/1987 (Rv. 450703 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - QUALIFICAZIONE GIURIDICO - ULTRA ED EXTRA PETITA - QUALIFICAZIONE DATA DAL GIUDICE DI APPELLO IN MODO DIFFORME DA QUELLA DEL PRIMO GIUDICE - VIZIO DI EXTRAPETIZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450703-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - QUALIFICAZIONE GIURIDICO - ULTRA ED EXTRA PETITA - QUALIFICAZIONE DATA DAL GIUDICE DI APPELLO IN MODO DIFFORME DA QUELLA DEL PRIMO GIUDICE - VIZIO DI EXTRAPETIZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Non sussiste il vizio di extrapetizione qualora il giudice dello appello dia al rapporto o al negozio controverso una qualificazione difforme da quella data dal giudice di primo grado - in ordine alla individuazione della causa petendi valida tra le due o più prospettate dalla parte - avendo egli il potere-dovere di definire l'esatta natura di quel negozio o rapporto e di precisarne il contenuto e gli effetti in relazione alle norme applicabili, con il solo limite di lasciare inalterati il petitum e la causa petendi e di non introdurre nell'ambito delle questioni riproposte nuovi elementi di fatto. (Conf 1539/81, mass n 412198; (Conf 580/77, mass n 384129).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)