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Sez. 5 - , Sentenza n. 14850 del 10/05/2022 (Rv. 664705 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Processo tributario - Estinzione del processo ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018 - Istanza di revoca del decreto di estinzione - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2022-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664705-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE

In tema di processo tributario, ove sia stata dichiarata l'estinzione del processo ex art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., dalla l. n. 136 del 2018, poiché il contribuente, dopo aver aderito alla definizione agevolata della controversia, non ha depositato l'istanza di trattazione, l'istanza di revoca di tale declaratoria, proposta dal contribuente ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c., al fine di far constatare l'avvenuto perfezionamento della definizione agevolata, con conseguente estinzione del giudizio, è inammissibile per carenza di interesse, attesa l'identità tra l'esito processuale attuale e quello perseguito.

Cod. Proc. Civ. art. 391, Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)