Sez. 1, Sentenza n. 42041 del 24/03/2014 Ud. (dep. 09/10/2014) Rv. 260503 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Delitto di omicidio aggravato punibile con l'ergastolo - Commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen. introdotta dalla l. n. 251 del 2005 - Imprescrittibilità - Condizioni - Fattispecie.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
Il delitto di omicidio aggravato, punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen. introdotta dalla l. n. 251 del 2005, è imprescrittibile, soltanto se il reato sia stato in concreto punito con la pena perpetua. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto estinto per prescrizione il delitto di omicidio aggravato, commesso prima dell'entrata in vigore della l. n. 251 del 2005, trattandosi di un reato punibile, in virtù dell'attenuante speciale di cui all'art. 8 D.L. 152/91, con la pena da dodici a ventiquattro anni, per il quale era maturato il termine di prescrizione, pari a quindici anni, prorogabile fino ad anni ventidue e mesi sei). (Conf. a n. 42040 del 2014, non massimata).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 577, Legge 05/12/2005 num. 251 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)