Sez. 1, Sentenza n. 9640 del 10/09/1999 (Rv. 529817 - 01)
CONTRATTI BANCARI - SERVIZIO BANCARIO DELLE CASSETTE DI SICUREZZA - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA BANCA | Colpa grave della banca - Ritenuta sussistenza da parte della sentenza di merito - Predisposizione di vigilanza affidata ad elementi umani - Mancanza - Predisposizione di attrezzature tecnologicamente evolute - Insufficienza - Pretesa contraddittorietà ed inadeguatezza della motivazione - Esclusione - Fattispecie.
CONTRATTI BANCARI - SERVIZIO BANCARIO DELLE CASSETTE DI SICUREZZA - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA BANCA
In tema di responsabilità della banca per furto del contenuto di una cassetta di sicurezza, deve ritenersi articolata in modo da rendere possibile la verifica del relativo processo logico e come tale non affetta da contraddittorietà ed inadeguatezza, la motivazione, con cui un giudice di merito reputa sufficiente ad integrare gli estremi della "colpa grave" contemplata dall'art. 1229 cod. civ., l'omessa predisposizione da parte della banca di un servizio di vigilanza "affidato ad elementi umani", idoneo a rilevare tempestivamente l'esecuzione dell'impresa criminosa, argomentando dalla circostanza che, malgrado la presenza di attrezzature rispondenti ai più evoluti perfezionamenti tecnologici in tema di sicurezza, i ladri abbiano avuto la possibilità di penetrare e di trattenersi a lungo nei locali dell'istituto bancario (nella specie dal pomeriggio di un venerdì alla mattina del lunedì successivo), svaligiando ben 545 casette di sicurezza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1229, Cod. Civ. art. 1839, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)