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Sez. 1, Sentenza n. 7081 del 05/04/2005 (Rv. 580234 - 01)

CONTRATTI BANCARI - SERVIZIO BANCARIO DELLE CASSETTE DI SICUREZZA - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA BANCA | Dovere di assicurare la idoneità dei locali e l'integrità della cassetta - Responsabilità della banca - Inadempimento dell'obbligazione di custodia - Impossibilità della prestazione - Onere della prova gravante sulla banca - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580234-01

CONTRATTI BANCARI - SERVIZIO BANCARIO DELLE CASSETTE DI SICUREZZA - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA BANCA

In tema di responsabilità della banca verso l'utente nell'esercizio del servizio delle cassette di sicurezza, nel caso di sottrazione dei beni custoditi nella cassetta di sicurezza a seguito di furto -che non costituisce caso fortuito, in quanto è evento prevedibile, in considerazione della natura della prestazione dedotta in contratto- grava sulla banca l'onere di dimostrare che l'inadempimento dell'obbligazione di custodia è ascrivibile ad impossibilità della prestazione ad essa non imputabile e, al fine di escludere la colpa, è insufficiente la generica prova della diligenza, essendo esteso detto onere probatorio sino al limite della dimostrazione dell'assenza di qualunque colpa, anche in quanto la prestazione alla quale è tenuta la banca ricade nella sua sfera di controllo, con la conseguenza che il creditore neppure ha la possibilità di identificare nel suo contenuto l'atto colposo che ha determinato l'inadempimento (In applicazione del succitato principio, la Corte Cass. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto non adempiuto l'onere probatorio gravante sulla banca, dato che questa si era limitata ad indicare le misure di sicurezza predisposte per evitare l'accesso al 'caveaù, senza spiegare e giustificare le ragioni della loro inidoneità ad impedire l'accesso dei ladri nel locale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1229, Cod. Civ. art. 1839

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)