Sez. 1, Sentenza n. 11155 del 04/07/2012 (Rv. 623081 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Fallimento della società - Azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare - Danno da "mala gestio" - Liquidazione - Mancanza della contabilità d'impresa - Rilevanza - Criterio dello sbilancio tra attivo e passivo fallimentari - Legittimità - Condizioni.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE
Qualora il curatore fallimentare di una società di capitali eserciti l'azione di responsabilità verso l'ex amministratore imputato di "mala gestio" (nella specie, per violazione del divieto di nuove operazioni dopo la perdita del capitale sociale), il mancato rinvenimento della contabilità d'impresa non determina in modo automatico che l'ex amministratore risponda della differenza tra l'attivo e il passivo accertati in sede fallimentare, potendo il giudice di merito applicare il criterio differenziale soltanto in funzione equitativa, attraverso l'indicazione delle ragioni che non hanno permesso di accertare gli specifici effetti pregiudizievoli della condotta e che rendono plausibile ascrivere al convenuto l'intero sbilancio patrimoniale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2392, Cod. Civ. art. 2394, Cod. Civ. art. 2394 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)