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Sez. 1, Sentenza n. 7606 del 04/04/2011 (Rv. 617663 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Mancata o irregolare tenuta della contabilità sociale - Produzione del pregiudizio - Sussistenza - Condizioni - Conseguente impossibilità di fornire la prova del nesso di causalità - Fondamento - Fattispecie relativa ad azione del curatore fallimentare.
Stato
decisa il 2011-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617663-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE

In tema di azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare contro gli ex amministratori e sindaci della società fallita, compete a chi agisce dare la prova dell'esistenza del danno, del suo ammontare e del fatto che esso sia stato causato dal comportamento illecito di un determinato soggetto, potendosi configurare un'inversione dell'onere della prova solo quando l'assoluta mancanza ovvero l'irregolare tenuta delle scritture contabili rendano impossibile al curatore fornire la prova del predetto nesso di causalità; in questo caso, infatti, la citata condotta, integrando la violazione di specifici obblighi di legge in capo agli amministratori, è di per sè idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio. (Nell'affermare detto principio, la S.C. ha escluso la responsabilità degli organi societari perchè, nella specie, i libri sociali non potevano dirsi totalmente assenti e la documentazione, benchè incompleta e idonea a determinare l'inattendibilità dei bilanci e dei conti profitti e perdite, non era tale da precludere al curatore la possibilità di provare il nesso di causalità tra il comportamento omissivo degli amministratori ed il citato pregiudizio).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 146 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2214, Cod. Civ. art. 2216, Cod. Civ. art. 2217, Cod. Civ. art. 2392, Cod. Civ. art. 2394, Cod. Civ. art. 2407

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)