Sez. 1, Sentenza n. 4118 del 15/12/1986 Cc. (dep. 16/04/1987) Rv. 175692 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - PER MANCANZA DI INDIZI SUFFICIENTI - MOTIVATA ISTANZA DELL'IMPUTATO - RIGETTO - OMESSO ESAME DI DEDUZIONI DIFENSIVE - NULLITÀ - CONDIZIONI.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - PER MANCANZA DI INDIZI SUFFICIENTI - MOTIVATA ISTANZA DELL'IMPUTATO - RIGETTO - OMESSO ESAME DI DEDUZIONI DIFENSIVE - NULLITÀ - CONDIZIONI.*
Proposta istanza di scarcerazione per Mancanza di sufficienti indizi di colpevolezza, il giudice del merito deve concretamente valutare, nel processo di libera formazione del suo convincimento, le deduzioni con le quali l'imputato miri a contrastare il quadro indiziario originariamente emergente dalla prospettazione dell'accusa ed in virtù del quale era stato emesso il provvedimento restrittivo della libertà personale. La libertà del giudice si svolge, invero, nell'osservanza delle "regole del processo", tra le quali rientra - pur nel procedimento incidentale "de quo" - l'esame delle "deduzioni delle parti", esposte nelle memorie o nelle istanze (ex artt. 145 e 160 cod. proc. pen.). l'omessa valutazione della concreta Rilevanza di tali deduzioni ai fini della decisione determina la nullità del provvedimento e si risolve nella violazione del diritto riconosciuto dalla legge all'imputato di difendersi provando, violazione che può esser fatta valere per il tramite dello appello ed eventualmente con il ricorso per Cassazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 272 bis CORTE COST., Tratt. Internaz. 04/11/1950 num. 5, Tratt. Internaz. 04/11/1950 num. 6, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)