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Sez. 1, Sentenza n. 5567 del 07/12/1987 Cc. (dep. 12/04/1988) Rv. 178107 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - PER MANCANZA DI INDIZI SUFFICIENTI - ISTANZA DELL'IMPUTATO - MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1987-12-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178107-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - PER MANCANZA DI INDIZI SUFFICIENTI - ISTANZA DELL'IMPUTATO - MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - REQUISITI.*

In caso di istanza di scarcerazione per Mancanza di sufficienti indizi di colpevolezza, il giudice del merito è tenuto non solo all'enunciazione specifica degli elementi indizianti, ma anche alla concreta valutazione della consistenza degli stessi e del materiale probatorio con riferimento anche all'attendibilità delle fonti di prova, attraverso un elaborato motivazionale che, tenuto conto dell'evoluzione dell'istruttoria, dimostri adeguatamente l'esistenza di elementi tali da far ritenere probabile, allo stato degli Atti, la responsabilità dell'imputato in ordine al fatto criminoso contestatogli. (V mass n 175692; (V mass n 165387 ivi citate; (V mass n 164927).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)