Sez. 3, Sentenza n. 23496 del 02/12/2025 Ud. (dep. 25/06/2026) Rv. 290162-01
REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI | Concorso tra un'aggravante comune ed un'aggravante ad effetto speciale - Aumento della pena per l'aggravante qualificata - Necessità - Ulteriore aumento per l'aggravante ordinaria - Obbligatorietà - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI
In tema di circostanze, nel caso in cui concorrano un'aggravante comune ed un'altra a effetto speciale, dopo aver operato l'aumento di pena per quest'ultima, il giudice, a norma dell'art. 63, comma terzo, cod. pen., da interpretare sulla base dei principi generali enunciati dalla sentenza n. 74 del 2025 della Corte costituzionale, "può" e non "deve" applicare l'ulteriore aumento di pena per l'aggravante ordinaria, dando in motivazione conto delle ragioni della scelta. (Fattispecie relativa al concorso tra la recidiva reiterata qualificata e la circostanza aggravante di cui all'art. 609-ter, comma primo, n. 5-quater, cod. pen., nella quale la Corte ha puntualizzato che quest'ultima, pur prevedendo l'aumento "secco" di un terzo della pena base, non è annoverabile tra le circostanze aggravanti ad effetto speciale, tra le quali rientrano solo quelle che importano un aumento di pena superiore a un terzo).
Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27 com. 3, Cod. Pen. art. 63 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 63 com. 4, Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 ter com. 1 lett. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)