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Sez. 3, Sentenza n. 5768 del 17/12/2025 Ud. (dep. 12/02/2026) Rv. 289377-01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Aggravante della non occasionalità della condotta ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - Natura giuridica - Circostanza ad effetto speciale - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-12-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289377-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di stupefacenti, ha natura di circostanza a effetto comune l'aggravante della non occasionalità della condotta, prevista, in relazione all'ipotesi delittuosa del fatto di lieve entità, dall'art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, novellato dall'art. 4, comma 3, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, in quanto non determina un aumento sanzionatorio superiore a un terzo del massimo edittale della pena base, sicché, nel concorso con circostanze ad effetto speciale, non trova applicazione il disposto dell'art. 63, comma quarto, cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'applicazione del cumulo giuridico di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen., in un caso di concorso della suindicata aggravante con la recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen.).

DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 15/09/2023 num. 123 art. 3 com. 3, Legge 13/11/2023 num. 159 art. 1, Cod. Pen. art. 63 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 63 com. 4, Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)