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Sez. 2, Sentenza n. 3317 del 16/10/1968 (Rv. 336317 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - ESTENSIONE E LIMITI DELL'USO - ESCAVAZIONE IN PROFONDITA DEL SOTTOSUOLO DA PARTE DEL SINGOLO CONDOMINO PER RICAVARNE NUOVI LOCALI O ALLARGARE QUELLI PRECEDENTI - DIVIETO.*
Stato
decisa il 1968-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336317-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - ESTENSIONE E LIMITI DELL'USO - ESCAVAZIONE IN PROFONDITA DEL SOTTOSUOLO DA PARTE DEL SINGOLO CONDOMINO PER RICAVARNE NUOVI LOCALI O ALLARGARE QUELLI PRECEDENTI - DIVIETO.*

Delle parti comuni dell'edificio ciascun condomino puo usare, godere e persino disporre, apportandovi a proprie spese, nel proprio interesse, le opportune modificazioni per il maggiore o migliore godimento della sua proprieta esclusiva, sempreche rispetti la disciplina stabilita dal regolamento o dall'assemblea condominiale, la destinazione naturale e normale della cosa comune, il diritto degli altri partecipanti di goderne ugualmente, la struttura, la sicurezza e l'estetica dell'intero edificio. Pertanto il singolo condomino non puo, senza il consenso degli altri partecipanti alla comunione, procedere all'escavazione in profondita del sottosuolo per ricavarne nuovi locali o per ingrandire quelli preesistenti, giacche con l'attrarre la cosa comune nell'orbita della sua disponibilita esclusiva, sottraendola nel contempo alla possibilita di sfruttamento collettivo, egli verrebbe a ledere il diritto di comproprieta dei condomini sulle parti comuni dell'edificio.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)