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Sez. 1 - , Sentenza n. 23274 del 15/11/2016 (Rv. 642413 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI | Persona fisica non abilitata a rappresentare l'ente in giudizio - Sanatoria con efficacia retroattiva - Possibilità - Condizione - Ratifica espressa o tacita dell'operato del "falsus procurator" - Fattispecie in tema di azione proposta in mancanza dell'autorizzazione preventiva dell'organo competente per statuto.
Stato
decisa il 2016-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642413-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI

Il difetto di legittimazione processuale della persona fisica, che agisca in giudizio in rappresentanza di un ente (nella specie, per mancanza dell'autorizzazione preventiva alla proposizione dell'azione da parte dell'organo competente per statuto), può essere sanato, in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza dell'ente stesso, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare l'operato del "falsus procurator".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1399, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)