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Sez. 5 - , Ordinanza n. 5110 del 21/02/2019 (Rv. 652955 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI | Difetto di capacità processuale – Sanatoria nel giudizio di cassazione – Ammissibilità – Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652955-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI

Nel processo tributario il difetto di legittimazione "ad causam" della persona fisica che agisce in rappresentanza di un ente può essere sanato, in qualunque stato e grado del giudizio con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato dell'effettiva rappresentanza dell'ente stesso, che manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del "falsus procurator". (In applicazione del principio, la S.C. ha riconosciuto efficacia sanante alla costituzione nel giudizio di cassazione di entrambi i legali rappresentanti della società stante l'espressa ratifica, in apposito atto allegato al controricorso, effettuata dal socio amministratore dell'operato in favore della società dell'altro amministratore che aveva agito disgiuntamente nei precedenti gradi del giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)