diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3433 del 25/05/1981 (Rv. 414029 - 01)

NOTARIATO - ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEI NOTAI - COADIUTORI - ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL NOTAIO COADIUVATO - NOMINA DEL COADIUTORE ALL'ESERCIZIO TEMPORANEO DELLE FUNZIONI NOTARILI NEL NOME E NELL'INTERESSE DEL NOTAIO COADIUVATO - RAPPORTO TRA QUEST'ULTIMO ED IL COADIUTORE - MANDATO CON RAPPRESENTANZA - RESPONSABILITA DEL NOTAIO COADIUVATO NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI RICHIEDENTI LA PRESTAZIONE NOTARILE E NEI CONFRONTI DEI TERZI DANNEGGIATI - NATURA CONTRATTUALE DELLA PRIMA ED EXTRACONTRATTUALE DELLA SECONDA.*
Stato
decisa il 1981-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414029-01

NOTARIATO - ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEI NOTAI - COADIUTORI - ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL NOTAIO COADIUVATO - NOMINA DEL COADIUTORE ALL'ESERCIZIO TEMPORANEO DELLE FUNZIONI NOTARILI NEL NOME E NELL'INTERESSE DEL NOTAIO COADIUVATO - RAPPORTO TRA QUEST'ULTIMO ED IL COADIUTORE - MANDATO CON RAPPRESENTANZA - RESPONSABILITA DEL NOTAIO COADIUVATO NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI RICHIEDENTI LA PRESTAZIONE NOTARILE E NEI CONFRONTI DEI TERZI DANNEGGIATI - NATURA CONTRATTUALE DELLA PRIMA ED EXTRACONTRATTUALE DELLA SECONDA.*

Il rapporto che S'instaura fra il notaio coadiuvato ed il suo coadiutore - il quale, su proposta del notaio assente o impedito, e dalla pa nominato ad esercitare temporaneamente le funzioni notarili nello studio di quest'ultimo e nel nome e nell'interesse del medesimo, con il quale pattuisce liberamente il compenso spettantegli - si configura come un mandato con rappresentanza, ancorche sui generis per la sua peculiare connotazione pubblicistica. Ne consegue che a carico del notaio coadiuvato - cui competono gli onorari per le attivita professionali eseguite in suo nome e nel suo interesse - e configurabile sia (ex artt 1704 e 1388 cod civ) la responsabilita verso i soggetti richiedenti la prestazione notarile, per la negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza di norme in cui sia incorso il coadiutore, sia (ex art 2049 cod civ) la responsabilita nei confronti dei terzi danneggiati dal comportamento illegittimo del coadiutore medesimo nell'Esercizio delle funzioni conferitegli. Mentre la prima ha natura contrattuale, giacche il rapporto di prestazione d'opera professionale deve intendersi costituito tra i soggetti citati e il notaio titolare dello studio, rappresentato dal coadiutore, la seconda, di natura extracontrattuale, si ricollega alla culpa in eligendo (oltre che in vigilando, ove il coadiuvato si sia avvalso, ex art 45 della legge n 89 del 1913, della facolta di assistere il coadiutore) nonche al principio cuius commoda eius incommoda. (V 3646/80, mass n 407507; (V 3255/72, mass n 361062; (V 996/60; (V 2627/58).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 1704, Cod. Civ. art. 2049, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 45, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 47, Regio Decr. 10/09/1914 num. 1326 art. 66, Legge 06/08/1926 num. 1365 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)