Sez. 3, Sentenza n. 3255 del 25/10/1972 (Rv. 361062 - 01)
NOTARIATO - RESPONSABILITA PROFESSIONALE - DEL NOTAIO - NEI CONFRONTI DEI TERZI - NATURA EXTRACONTRATTUALE - NEI CONFRONTI DEL CLIENTE - NATURA CONTRATTUALE - CRITERIO DI VALUTAZIONE.*
NOTARIATO - RESPONSABILITA PROFESSIONALE - DEL NOTAIO - NEI CONFRONTI DEI TERZI - NATURA EXTRACONTRATTUALE - NEI CONFRONTI DEL CLIENTE - NATURA CONTRATTUALE - CRITERIO DI VALUTAZIONE.*
La responsabilita del notaio per colpa nell'adempimento delle sue funzioni ha natura esclusivamente contrattuale nei confronti delle parti (clienti); ha, invece, natura extracontrattuale nei confronti dei terzi, la cui sfera giuridica sia stata lesa dal comportamento tenuto dal notaio nello svolgimento della sua attivita. La responsabilita per violazione degli obblighi imposti al notaio dalle norme sull'ordinamento del notariato, inquadrandosi in un rapporto di prestazione d'opera professionale, ha natura contrattuale; ma, in considerazione che nel notaio e prevalente, rispetto alla figura del privato professionista, l'investitura del pubblico ufficio, la valutazione del suo comportamento nei confronti delle parti va fatta non soltanto in base alle norme che disciplinano i rapporti di prestazione d'opera intellettuale, ma anche e principalmente in base alle norme speciali dell'ordinamento del notariato. (V 3066'71, mass n 354384; 1327'60; 553'57).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Regio Decr. 10/09/1914 num. 1326, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 47, Cod. Civ. art. 2230, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 1, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)