Sez. U, Sentenza n. 6160 del 30/05/1991 (Rv. 472462 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere | Medici addetti al pronto soccorso ospedaliero - Accertamenti e certificazioni di lesioni derivanti da infortunio - Compensi - Controversie relative - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Legittimazione passiva dell'INAIL - Esclusione.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere
Gli accertamenti e le certificazioni di lesioni derivanti da infortunio, da parte dei medici addetti al pronto soccorso ospedaliero, integrano prestazioni inerenti al rapporto di pubblico impiego, con la conseguente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le controversie attinenti ai relativi compensi, al cui riguardo la legittimazione passiva non può essere riconosciuta all'Inail, atteso che deve negarsi la loro riconducibilità nell'ambito di un rapporto fra i medici medesimi ed il detto ente, tanto ai sensi del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, restando inclusi tali compensi fra le spese di degenza (art. 88 e 94), quanto dopo l'istituzione del servizio sanitario nazionale di cui alla legge 23 dicembre 1978 n. 833, la quale ricomprende detta attività medico legale fra i compiti delle unità sanitarie locali (art. 14 e 75), da regolare con convenzioni tra le unità stesse e l'istituto.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 88, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 94, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 14 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)