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Sez. 2, Sentenza n. 3428 del 20/10/1969 (Rv. 343517 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - MOMENTO DELLA CONCLUSIONE - CONTRATTI CHE DEBBONO FARSI PER ISCRITTO (NECESSITA AD SUBSTANTIAM) - SOTTOSCRIZIONE DI UNA SOLA DELLE PARTI - DOMANDA GIUDIZIALE DI ADEMPIMENTO PROPOSTA DALL'ALTRA PARTE - SOTTOSCRIZIONE - EQUIVALENZA.*
Stato
decisa il 1969-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343517-01

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - MOMENTO DELLA CONCLUSIONE - CONTRATTI CHE DEBBONO FARSI PER ISCRITTO (NECESSITA AD SUBSTANTIAM) - SOTTOSCRIZIONE DI UNA SOLA DELLE PARTI - DOMANDA GIUDIZIALE DI ADEMPIMENTO PROPOSTA DALL'ALTRA PARTE - SOTTOSCRIZIONE - EQUIVALENZA.*

Nei contratti per cui sia necessaria la Forma scritta 'ad substantiam' e che siano stati firmati da una sola delle parti, qualsiasi manifestazione, anche implicita dell'altro contraente, da cui emerga la volonta di avvalersi del contratto, realizza un valido equivalente della sottoscrizione mancante e, con cio il perfezionamento del negozio, purche la parte che ha sottoscritto non abbia, in precedenza, revocato il proprio assenso. Tale effetto sostitutivo della sottoscrizione deve essere, quindi, riconosciuto alla domanda giudiziale di adempimento proposta dal contraente che, a suo tempo, non abbia firmato. (Conf 1899-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)