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Sez. 1, Sentenza n. 282 del 07/02/1972 (Rv. 356126 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - IN GENERE - SOTTOSCRIZIONE DI UNA SOLA PARTE - PRODUZIONE IN GIUDIZIO AD OPERA DELL'ALTRA - MANIFESTAZIONE DI VOLONTA ANCHE IMPLICITA RISULTANTE DA ATTO SCRITTO - SUFFICIENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1972-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356126-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - IN GENERE - SOTTOSCRIZIONE DI UNA SOLA PARTE - PRODUZIONE IN GIUDIZIO AD OPERA DELL'ALTRA - MANIFESTAZIONE DI VOLONTA ANCHE IMPLICITA RISULTANTE DA ATTO SCRITTO - SUFFICIENZA - LIMITI.*

Nei contratti per cui e necessaria la Forma scritta ad substantiam l'elemento formale investe entrambe le dichiarazioni di volonta, le quali, per aver Rilevanza giuridica, debbono essere manifestate in Forma scritta. Tuttavia, poiche non e necessario che le sottoscrizioni dei contraenti siano simultanee, sia la produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l'ha sottoscritta, sia qualsiasi manifestazione di volonta, anche implicita, del contraente che non abbia firmato, purche risultante da un atto scritto diretto alla controparte e dalla quale emerga l'intento di avvalersi del contratto, realizzano un valido equivalente della sottoscrizione mancante, purche la parte che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio assenso. (Conf 738'70, mass n 345997; 3428'69, mass n 343517; 2566'67, mass n (329922).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)