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Sez. 1, Sentenza n. 396 del 17/10/1980 Ud. (dep. 23/01/1981) Rv. 147385 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - IRREPERIBILE - IMPUTATO ASSISTITO DA DIFENSORE DI FIDUCIA NON DOMICILIATO NEL LUOGO IN CUI SI PROCEDE - LUOGO IN CUI SI PROCEDE - NOZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1980-10-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147385-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - IRREPERIBILE - IMPUTATO ASSISTITO DA DIFENSORE DI FIDUCIA NON DOMICILIATO NEL LUOGO IN CUI SI PROCEDE - LUOGO IN CUI SI PROCEDE - NOZIONE - FATTISPECIE.*

La locuzione 'nel luogo in cui si procedè - che figura al secondo comma dell'art 170 del codice di procedura penale - deve intendersi riferita alla circoscrizione territoriale (mandamento, circondario, distretto, circolo) dell'ufficio giudiziario che emette il decreto di irreperibilita e non soltanto alla sua Sede. (nella specie, nel grado di appello del giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di assise di appello, l'avviso del deposito in cancelleria del decreto di citazione a giudizio dell'imputato latitante fu notificato non gia al suo difensore di fiducia, domiciliato in localita diversa da quella della Sede della Corte ma ricompresa nel circolo della stessa, bensi ad altro difensore nominato di ufficio e domiciliato nella predetta Sede. La Cassazione, nello annullare la sentenza di appello, ha enunciato il principio in massima indicato). (Conf mass n 135837).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 170 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)