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Sez. 2, Sentenza n. 11128 del 15/07/1981 Ud. (dep. 16/12/1981) Rv. 151330 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - LATITANTE - IRREPERIBILE - DECRETO DI IRREPERIBILITÀ - NOTIFICA - DIFENSORE DI FIDUCIA NON APPARTENENTE AL FORO DEL "LUOGO OVE SI PROCEDE" - NOMINA DI DIFENSORE DI UFFICIO - OBBLIGATORIETÀ - NOTIFICA DEL DECRETO AL DIFENSORE DI UFFICIO.*
Stato
decisa il 1981-07-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151330-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - LATITANTE - IRREPERIBILE - DECRETO DI IRREPERIBILITÀ - NOTIFICA - DIFENSORE DI FIDUCIA NON APPARTENENTE AL FORO DEL "LUOGO OVE SI PROCEDE" - NOMINA DI DIFENSORE DI UFFICIO - OBBLIGATORIETÀ - NOTIFICA DEL DECRETO AL DIFENSORE DI UFFICIO.*

Il giudice, nell'emettere il decreto di irreperibilità, a norma dell'art. 170 primo capoverso cod. proc. pen., nomina un difensore di ufficio all'imputato, anche se quest'ultimo abbia già nominato un difensore di fiducia, che appartenga però ad un foro diverso da quello del luogo ove si procede. L'avviso di deposito del decreto va pertanto notificato per l'imputato latitante al difensore di ufficio nominato con le modalità innanzi indicate, in base all'art. 173 cod. proc. pen. il quale fa integrale rinvio al citato art. 170. (in termini per l'imputato irreperibile mass. N. 140443/78, sul richiamo operato dall'art. 173 all'art. 170 cod. proc. pen. V. Mass. N. 123821/73; sulla esclusione della necessità del decreto di latitanza V. Mass. Nn. 130479/75, 132225/76, 118890/71, 116494/71, 115981/70, 114125/70, 111787/70; sulla nozione di "luogo in cui si procede", riferito alla intera circoscrizione territoriale V. Mass. Nn. 147385/80, 135837/77).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 173 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)