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Sez. 2, Sentenza n. 1092 del 30/01/1995 (Rv. 490119 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - FORMA E VALORE | Contratto preliminare riguardante il trasferimento, la costituzione o la estinzione dei diritti reali immobiliari - Risoluzione consensuale - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità.
Stato
decisa il 1995-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490119-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - FORMA E VALORE

L'accordo risolutorio di un contratto riguardante il trasferimento, la costituzione o la estinzione di diritti reali immobiliari è soggetto al requisito della forma scritta "ad substantiam" non solo quando il contratto da risolvere sia definitivo (in questo caso il contratto risolutorio rientra nella espressa previsione dell'art. 1350 cod. civ.), ma anche quando il contratto da risolvere sia preliminare, considerato che la ragione giustificativa dell'assoggettamento del preliminare alla forma scritta, ex art. 1351 cod. civ., si pone in termini identici per il contratto risolutorio del preliminare medesimo, con la conseguenza che, anche rispetto ad esso, non è ammissibile la prova testimoniale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)