Sez. U, Sentenza n. 8878 del 28/08/1990 (Rv. 469104 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - FORMA E VALORE - CONTRATTO PRELIMINARE RIGUARDANTE IL TRASFERIMENTO, LA COSTITUZIONE O LA ESTINZIONE DI DIRITTI REALI IMMOBILIARI - RISOLUZIONE CONSENSUALE - FORMA SCRITTA "AD SUBSTANTIAM" - NECESSITÀ.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - FORMA E VALORE - CONTRATTO PRELIMINARE RIGUARDANTE IL TRASFERIMENTO, LA COSTITUZIONE O LA ESTINZIONE DI DIRITTI REALI IMMOBILIARI - RISOLUZIONE CONSENSUALE - FORMA SCRITTA "AD SUBSTANTIAM" - NECESSITÀ.*
La risoluzione consensuale di un contratto, riguardante il trasferimento, la Costituzione o l'Estinzione di diritti reali immobiliari, è soggetta al requisito della Forma scritta ad substantiam non soltanto quando il contratto da risolvere sia definitivo e, quindi, il contratto risolutorio rientri nella espressa previsione dell'art. 1350 cod. civ., ma anche quando detto contratto da risolvere sia preliminare, tenuto conto che la ragione giustificativa dell'assoggettamento del preliminare all'indicata Forma, ai sensi dell'art. 1351 cod. civ., da ravvisare nell'incidenza che il preliminare spiega su diritti reali immobiliari, sia pure in via mediata, tramite l'assunzione di obbligazioni, si pone in termini identici per il contratto risolutorio del preliminare stesso, con la conseguenza che, anche rispetto ad esso, non è ammissibile la prova testimoniale. (Conf 7047/83, mass n 431674; (contra 459/80, mass n 403831).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1372
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)