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Sez. L - , Ordinanza n. 13650 del 21/05/2019 (Rv. 653842 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Obbligazione contributiva - Presupposti - Sospensione del rapporto di lavoro per cause diverse da quelle previste dalla legge o dal contratto collettivo - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653842-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

L'obbligazione contributiva, commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd. "minimale contributivo"), รจ dovuta anche nei casi di mancata esecuzione della prestazione lavorativa e corresponsione della relativa retribuzione, dipendente da cause diverse da quelle previste dalla legge o dal contratto collettivo, in considerazione della natura indisponibile dell'obbligazione contributiva stessa.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/10/1989 num. 388, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)