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Sez. L - , Ordinanza n. 24109 del 03/10/2018 (Rv. 650554 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Obbligazione contributiva - Presupposti - Sussistenza dell'obbligo retributivo - Necessità - Mancata esecuzione della prestazione - Ragioni - Rilevanza.
Stato
decisa il 2018-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650554-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

L'obbligazione contributiva a carico del datore di lavoro ha il suo presupposto nella sussistenza dell'obbligo retributivo; ne deriva non solo che la contribuzione vada commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd. "minimale contributivo"), a prescindere dall'importo, eventualmente inferiore, di fatto corrisposto, ma anche che la stessa è dovuta nei casi di mancata esecuzione della prestazione lavorativa dipendente da illegittima interruzione, od unilaterale sospensione, del rapporto da parte del datore di lavoro, quale effetto risarcitorio dell'inadempienza di costui, mentre, stante la natura sinallagmatica del rapporto di lavoro e la corrispettività delle prestazioni, non spetta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa, sicché, nei casi di mancata esecuzione della prestazione, va sempre accertata la ragione per la quale la stessa non è stata resa.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/10/1989 num. 388, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)