Sez. 1, Sentenza n. 7956 del 20/04/2016 (Rv. 639608 - 01)
ARBITRATO - ARBITRI - NOMINA | Compromesso o clausola compromissoria - Indicazione della categoria di appartenenza del nominando arbitro - Scelta dell'arbitro, in sede giudiziale, ex art. 810, comma 2, c.p.c. - Nomina al di fuori della categoria indicata - Possibilità -Esclusione - Limiti - Fondamento.
ARBITRATO - ARBITRI - NOMINA
La nomina dell'arbitro in sede giudiziale, ai sensi dell'art. 810, comma 2, c.p.c., deve essere effettuata, in assenza di ragioni impeditive, tenendo conto della volontà manifestata dalle parti nella clausola compromissoria in relazione alla designazione di soggetti dotati di particolari qualità o appartenenti a determinate categorie, atteso che l'intervento del presidente del tribunale è di tipo integrativo-sostitutivo della volontà negoziale, ove questa non sia "contra legem" o non più concretamente attuabile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 810 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)