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Sez. U, Sentenza n. 15290 del 04/12/2001 (Rv. 550826 - 01)

ARBITRATO - ARBITRI - NOMINA | Compromesso o clausola compromissoria - Scelta dell'arbitro demandata all'AG - Indicazione della categoria di appartenenza del nominando arbitro - Cause di incompatibilità - Potere - dovere di rilievo dell'AG - Nomina al di fuori della categoria indicata - Legittimità - Fattispecie in tema di incompatibilità dei magistrati.
Stato
decisa il 2001-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550826-01

ARBITRATO - ARBITRI - NOMINA

Ai sensi dell'art. 810 cod. proc. civ. la nomina di uno o più arbitri può essere demandata dal compromesso o dalla clausola compromissoria all'autorità giudiziaria, cui le parti, nella loro autonomia negoziale, possono indicare la categoria nel cui ambito la scelta debba avvenire; all'autorità giudiziaria spetta peraltro il potere - dovere di verificare se rispetto alla categoria indicata sussistano cause d'incompatibilità e, nell'ipotesi in cui le parti non abbiano previsto modalità sostitutive ai sensi dell'art. 811 cod. proc. civ., il rinvio operato da tale norma all'art. 810 implica che l'autorità giudiziaria provveda comunque alla nomina dell'arbitro al di fuori della categoria indicata (nella specie, la clausola compromissoria prevedeva la nomina di un magistrato, il Presidente aveva valutato di non poter scegliere un magistrato in servizio essendo tale scelta in contrasto con le disposizioni del C.S.M. ed aveva proceduto alla nomina dell'arbitro al di fuori di tale categoria; la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto validamente costituito il collegio arbitrale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 810 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 811 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)