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Sez. 4, Sentenza n. 2056 del 21/01/2000 Ud. (dep. 22/02/2000) Rv. 215955 - 01

PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE | Reato di cui all'art. 66 e 36 l. n. 1939 del 39 modificata dalla legge N. 88 del 1998 - Condotta sanzionata - Esportazione di bene culturale senza che sia stato ottenuto l'attestato di libera circolazione - Produzione di danno al patrimonio artistico - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215955-01

PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE

L'art. 66 della legge 1.6.1939, n.1039, anche nella nuova formulazione introdotta dall'art.23 della l.30.3.98, n.88, punisce non la violazione del divieto, ex art. 35 stessa legge, di esportazione dei beni culturali in quanto dannosa per il patrimonio artistico e culturale, ma l'esportazione di cose per le quali non sia stato ottenuto l'attestato di libera circolazione previsto dall'art. 36, indipendentemente dal fatto che questo potesse essere rilasciato o meno: ne consegue che sussistendo la qualità di bene culturale, da accertarsi esclusivamente in base al giudizio della competente sopraintendenza, e mancando l'attestato richiesto, il reato è configurabile indipendentemente dalla produzione di un danno al patrimonio artistico nazionale. (Fattispecie in tema di dipinti).

Riferimenti normativi: Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 36, Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 66 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)