Sez. 3, Sentenza n. 4868 del 10/03/1998 Ud. (dep. 24/04/1998) Rv. 210855 - 01
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - CONTRABBANDO | Mancanza della licenza di cui all'art. 36 legge 1089 del 1939 -Reato di esportazione abusiva - Sussistenza.
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - CONTRABBANDO
La lecita esportazione delle opere d'arte verso paesi diversi da quelli facenti parte della CEE (che sono esentati dal pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 3 del d.l. 5 luglio 1972 n. 288, convertiti con legge 8 agosto 1972 n. 487) presuppone il conseguimento della licenza indicata nell'art. 36 della legge 6 gennaio 1939 n. 1089. In difetto di licenza le opere d'arte non possono neppure essere presentate alla dogana essendo l'esportazione illegittima e punita dall'art. 66 della legge 1 giugno 1989 n. 1089 che punisce l'esportazione, anche tentata, di opere d'arte. (La licenza è attualmente sostituita dall'attestato di libera circolazione ex art. 18 legge 30 marzo 1998 n. 88, che ha modificato l'art.36 legge 1089 del 1939).
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1972 num. 487, Legge 30/03/1998 num. 88 art. 18, Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 66 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)