Sez. 2, Sentenza n. 2001 del 21/06/1972 (Rv. 359133 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIVITA - OMESSO RECUPERO DEI CONTRIBUTI OMESSI - OBBLIGO DEL RISARCIMENTO DA PARTE DELL'ENTE PREVIDENZIALE - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIVITA - OMESSO RECUPERO DEI CONTRIBUTI OMESSI - OBBLIGO DEL RISARCIMENTO DA PARTE DELL'ENTE PREVIDENZIALE - ESCLUSIONE.*
Gli enti previdenziali nell'esplicazione della loro attivita di interesse e portata generale sono bensi investiti del potere-dovere di procedere all'accertamento degli obblighi contributivi ed al recupero dei contributi omessi, ma cio facendo operano per il conseguimento dei propri fini istituzionali di carattere pubblicistico e non nell'interesse del singolo prestatore di lavoro, ne sono soggetti verso il medesimo all'Obbligo di provvedervi. Il lavoratore assicurato, pertanto, non ha Azione per costringere l'ente previdenziale ad esercitare il menzionato potere pubblico di riscossione dei contributi, e, coerentemente, neppure e configurabile un diritto al risarcimento dei danni per l'omesso recupero dei contributi stessi: sicche, nel caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi da parte del datore di lavoro, e solo nei confronti di quest'ultimo che il lavoratore puo agire per la tutela dei propri diritti.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)