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Sez. L, Sentenza n. 6911 del 26/05/2000 (Rv. 536924 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA | Recupero dei contributi assicurativi - Omissione da parte dell'istituto assicuratore - Responsabilità risarcitoria nei confronti del lavoratore - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie relativa ad assicurazione ENASARCO a favore degli agenti e rappresentanti di commercio.
Stato
decisa il 2000-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536924-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA

L'obbligo degli enti previdenziali di provvedere al recupero dei contributi omessi è di natura pubblicistica e il lavoratore, in difetto di un diritto soggettivo al riguardo, così come non ha azione nei confronti di detti enti per costringerli all'azione di recupero, neanche può far valere un diritto al risarcimento del danno derivante dal mancato recupero, in coerenza, del resto, con l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello previdenziale e con la tutelabilità dell'interesse del lavoratore al versamento dei contributi mediante l'azione che lo stesso - a diretta conoscenza dei dati di fatto rilevanti - può promuovere nei confronti del datore di lavoro, affinché adempia l'obbligo, derivante dal rapporto contrattuale in essere tra le parti, di versare i contributi previdenziali. (Fattispecie relativa ad azione proposta contro l'ENASARCO da un agente che lamentava l'inerzia di detto ente relativamente al recupero di contributi dovuti da ditte poi fallite e la irreparabilità del danno conseguente, in un regime assicurativo non caratterizzato dell'automaticità delle prestazioni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2115, Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 02/02/1973 num. 12 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1742

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)