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Sez. L, Sentenza n. 651 del 11/03/1974 (Rv. 368462 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - DISCRIMINAZIONE TRA OPERAI ED IMPIEGATI - PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CONTROVERSIE PENDENTI - IMMEDIATA APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368462-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - DISCRIMINAZIONE TRA OPERAI ED IMPIEGATI - PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CONTROVERSIE PENDENTI - IMMEDIATA APPLICAZIONE.*

L'art 10 RDL 14 aprile 1939 n 636, nella parte dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n 160 della Corte costituzionale in data 6 luglio 1971, deve essere disapplicato d'ufficio dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della medesima decisione in relazione all'art 136 Costituzione ed all'art 30, terzo comma, legge 11 marzo 1953 n 87, e la risultante nuova disciplina costituente ius superveniens deve formare oggetto di immediata applicazione in tutte le controversie non ancora definite. (Conf 2243'73, mass n 365507).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)