Sez. 2, Sentenza n. 2243 del 02/08/1973 (Rv. 365507 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - A MENO DELLA META - EQUIPARAZIONE DEGLI OPERAI AGLI IMPIEGATI IN VIRTU DELLA SENTENZA N 160 DEL 1971 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZI IN CORSO - APPLICABILITA DELLA PRONUNCIA COSTITUZIONALE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - A MENO DELLA META - EQUIPARAZIONE DEGLI OPERAI AGLI IMPIEGATI IN VIRTU DELLA SENTENZA N 160 DEL 1971 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZI IN CORSO - APPLICABILITA DELLA PRONUNCIA COSTITUZIONALE.*
Per effetto della sentenza 6 luglio 1971 n 160 della Corte costituzionale e stato unificato, ai fini del riconoscimento del diritto a pensione, il grado di riduzione della capacita di guadagno per gli operai e gli impiegati nella stessa misura della meta della normale capacita di guadagno. Gli effetti della pronuncia di incostituzionalita si estendono a tutti i giudizi non ancora definiti con sentenza passata in giudicato, in considerazione del fatto che l'abbassamento della soglia di pensionabilita dai due terzi alla meta della capacita di guadagno ha diretta influenza sul momento in cui tale soglia viene varcata, essendo evidente che il limite della meta viene necessariamente raggiunto prima di quello dei due terzi. (Conf 1086/73, mass n 363558).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)