Sez. 1, Sentenza n. 4050 del 24/04/1987 (Rv. 452833 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE - CONTRATTO PRIVO DI INDICAZIONI DI VALORE - INVITO DELLA AMMINISTRAZIONE A RENDERE DICHIARAZIONE ESTIMATIVA - EFFETTO INTERRUTTIVO DELLA PRESCRIZIONE - CONDIZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE - CONTRATTO PRIVO DI INDICAZIONI DI VALORE - INVITO DELLA AMMINISTRAZIONE A RENDERE DICHIARAZIONE ESTIMATIVA - EFFETTO INTERRUTTIVO DELLA PRESCRIZIONE - CONDIZIONI.*
In tema d'imposta di registro, nella disciplina di cui al R.d. 30 dicembre 1923 n. 3269, l'atto, con il quale l'amministrazione, a fronte di un contratto privo di indicazioni di valore ed a norma dell'art. 30 terzo comma n. 2 del citato decreto, inviti il contribuente a rendere dichiarazione estimativa, può spiegare l'effetto interruttivo della prescrizione, sempre che contenga la inequivoca volontà di ottenere il soddisfacimento del credito, in applicazione delle regole generali dettate dall'art. 2943 cod. civ. (integrate e non derogate dalle specifiche previsioni dell'art. 140 del suddetto decreto). (V 801/77, mass n 384398).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 30, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)