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Sez. 1, Sentenza n. 801 del 23/02/1977 (Rv. 384398 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - PRESCRIZIONE - DEL DIRITTO DI IMPOSIZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - AVVISO DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE - ATTO DI NOTIFICAZIONE - EFFETTO INTERRUTTIVO.*
Stato
decisa il 1977-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384398-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - PRESCRIZIONE - DEL DIRITTO DI IMPOSIZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - AVVISO DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE - ATTO DI NOTIFICAZIONE - EFFETTO INTERRUTTIVO.*

In materia di imposte riscuotibili mediante ingiunzione, gli Atti interruttivi della prescrizione sono non soltanto quelli enunciati nell'art 140 della legge di registro (RD 30 dicembre 1923 n 3269), ma anche quelli previsti dall'art 2943 cod civ, rispetto alle cui Disposizioni le norme speciali tributarie hanno carattere integrativo e non derogativo. Pertanto, la prescrizione del credito del comune per imposta di consumo e interrotta dalla notificazione dell'avviso di accertamento e liquidazione, trattandosi di un atto che, nel procedimento impositivo, non costituisce mera dichiarazione di giudizio sulla spettanza e l'ammontare del tributo, ma ha anche la funzione di richiedere il pagamento del tributo medesimo, e, quindi, di costituire in mora il contribuente. (V 3485/75, mass n 377651; (V 885/74, mass n 368784; (V 266/68, mass n 331179).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 140, Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 48 CORTE COST., Regio Decr. 30/04/1936 num. 1138 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)