Sez. L, Sentenza n. 8327 del 08/07/1992 (Rv. 478097 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Sospensione del rapporto - Sciopero - In genere | Permessi retribuiti introdotti dalla disciplina collettiva con funzione di incentivazione dell'attività nei giorni di festività soppresse - Obbligo di corresponsione in uno di detti giorni coincidenti con quello di sciopero - Esclusione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Sospensione del rapporto - Sciopero - In genere
I permessi retribuiti introdotti dalla disciplina collettiva (nella specie, art. 86 C.C.N.L. 30 aprile 1987 per i dipendenti delle aziende di credito), afferendo all'area retributiva e perseguendo finalità non già di riposo del lavoratore ma d'incentivazione dell'attività nei giorni di festività soppresse dall'art. 1 della legge 5 marzo 1977 n. 54, non vanno corrisposti quando, per l'esercizio del diritto di sciopero in uno dei detti giorni, la prestazione lavorativa non viene effettuata e, conseguentemente, non è corrisposto il trattamento economico giornaliero.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 05/03/1977 num. 54 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)