Sez. 2, Sentenza n. 7340 del 20/12/2023 Ud. (dep. 19/02/2024) Rv. 285932-01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE | Disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da COVID-19 - Giudizio cartolare d'appello - Richiesta personale dell'imputato detenuto di comparire - Ammissibilità - Ragioni - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE
In tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da COVID-19, è legittima, nel giudizio cartolare d'appello, la richiesta di partecipazione all'udienza formulata dall'imputato detenuto personalmente e non per il tramite del difensore, non essendo sanzionata con l'inammissibilità o con l'irricevibilità la difformità dal modello legale di cui all'art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176, sicché il mancato accoglimento della richiesta determina la nullità dell'udienza e della conseguente sentenza per violazione del diritto alla partecipazione, quale garanzia del giusto processo ex artt. 111 Cost. e 6, comma 3, lett. c), d) ed e), Convenzione EDU.
Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis com. 4, Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 146 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)