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Sez. 1, Sentenza n. 2315 del 13/11/2025 Cc. (dep. 21/01/2026) Rv. 289241-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE | Udienza camerale non partecipata ex art. 598-bis cod. proc. pen. - Richiesta dell'imputato di parteciparvi - Modalità di presentazione - Esclusivamente a mezzo del difensore - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289241-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE

In tema di giudizio di appello, l'imputato che intenda partecipare all'udienza deve presentare la richiesta esclusivamente a mezzo del difensore, come previsto per tutte le parti private dall'art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha chiarito che si tratta di un modello procedimentale che risponde all'esigenza di una maggiore ponderazione della scelta del rito e non pregiudica il diritto costituzionalmente garantito della partecipazione dell'imputato all'udienza).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 34 com. 1 lett. C)

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)