Sez. 1, Sentenza n. 13314 del 29/11/1999 (Rv. 531643 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA | Legge regionale del Veneto n. 19 del 1990 - Decadenza per perdita del requisito della mancata disponibilità di altro adeguato alloggio nell'ambito regionale - Valutazione di idoneità dell'altro alloggio oggetto di acquisita disponibilità - Definizione legale - Ulteriori apprezzamenti in fatto - Configurabilità - Esclusione.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA
Ai fini della decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, ai sensi degli artt. 2 e 41 della legge regionale del Veneto n. 19 del 1990, per perdita del requisito della non disponibilità di altro idoneo alloggio nell'ambito del territorio regionale, nella valutazione della idoneità di detto alloggio deve tenersi esclusivamente conto della definizione al riguardo fornita dalla stessa legge, che, all'art.2, n.2, considera inadeguato l'alloggio la cui superficie sia del venti per cento inferiore ai valori stabiliti dal comma terzo dell'art.12, corrispondenti a sessanta metri quadrati per un nucleo familiare di due persone, con esclusione di qualsiasi altro apprezzamento di fatto.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Veneto 20/03/1990 num. 19 art. 41, Legge Reg. Veneto 20/03/1990 num. 19 art. 2, Legge Reg. Veneto 20/03/1990 num. 19 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)